Sen. Avv. Raffaele Fantetti – Ricorso per conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale (ex art. 134)

//Sen. Avv. Raffaele Fantetti – Ricorso per conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale (ex art. 134)

Sen. Avv. Raffaele Fantetti – Ricorso per conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale (ex art. 134)

Si fa riferimento all’approvazione, in via definitiva ed in seconda deliberazione, da parte della Camera dei deputati, nella seduta dello scorso 8 ottobre 2019, della proposta di legge costituzionale A.C. 1585-B “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, già approvata, in seconda deliberazione, dal Senato della Repubblica in data 11 luglio 2019.

Più specificamente, ci si riferisce ai seguenti due dettati: all’articolo 1 [e la parola “dodici” è sostituita dalla seguente: “otto”] e all’articolo 2 [e la parola “sei” è sostituita dalla seguente: “quattro”], ovverosia alle disposizioni aventi specifico riferimento al numero di Deputati e di Senatori eletti nella “Circoscrizione Estero”, così come istituita mediante le leggi costituzionali n.1/2000 e n. 1/2001.

Per quanto concerne la legittimazione, si fa specifico riferimento all’Ordinanza n.17/2019 di questa illustrissima Corte nella parte in cui, al di là di alcuni obiter dicta, Essa ha inteso ritenere il singolo parlamentare soggetto legittimato a sollevare un tale conflitto individuandolo, pur nella sua atomicità, come un potere dello Stato italiano, in quanto ordinamento avente forma elettivamente democratica e parlamentare.

Il sottoscritto, avvocato, Raffaele Fantetti, è senatore della Repubblica nella attuale XVIII legislatura, in forza della proclamazione dello scorso 16/3/2018 ad eletto nella circoscrizione Estero, ripartizione Europa, ed ha sempre coerentemente votato contro tale provvedimento.

Pur conscio del principio della cosiddetta “insindacabilità degli interna corporis acta” e della natura regolamentare della magna pars della disciplina legislativa, procedo in quanto altresì edotto della circostanza che i fondamenti di un ricorso per conflitto avente ad oggetto il procedimento legislativo risiedono comunque in una disposizione costituzionale (art. 72) e che quindi non può che essere questa illustrissima Corte a dichiararsi competente a controllarne l’osservanza (sent. n. 9 del 1959).

Nella fattispecie in oggetto, si lamenta l’insopportabile compressione -financo l’illegittima violazione- del principio di rappresentanza democratica che la revisione costituzionale introdotta dalla suddetta iniziativa legislativa apporta alla Circoscrizione Estero, ovvero agli oltre sei milioni di cittadini italiani attualmente residenti all’estero ed ufficialmente registrati nell’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero – ex Lg. 470/1988).

Risulta infatti di lampante evidenza che quattro Senatori ed otto Deputati della circoscrizione estero non costituiscono una rappresentanza parlamentare minimamente proporzionata alla base elettorale dei cittadini italiani iscritti -per legge- a quella circoscrizione elettorale e che, operando tale revisione costituzionale, il legislatore produce una lesione concreta del diritto alla rappresentanza democratica nel parlamento sussistente in capo ai numerosissimi cittadini/elettori italiani residenti all’estero.

Un diritto che non può non intendersi come intrinseco legato ad un “principio supremo”, perché alla base delle fondamenta stesse del nostro ordinamento statuale di repubblica parlamentare, di cui è sia forma che garanzia la Costituzione in essere dal 1 gennaio 1948.

Infatti, in nessun altro ordinamento democratico e parlamentare moderno è riscontrabile un rapporto tra eletto ed elettore di circa 1 a 1.500.000 per i Senatori e di circa 1 a 750.000 per i Deputati; con l’aggravante che, in base alla divisione della circoscrizione elettorale “Estero” in quattro ripartizioni (ex art. 6 Lg. 458/2001), per la ripartizione Europa, nella quale risultano attualmente risiedere circa tre milioni di iscritti AIRE, tale rapporto eletto-elettore raggiungerebbe livelli persino doppi.

La mancata corrispondenza logico-numerica nel rapporto elettori-eletti propria di un’organizzazione effettivamente democratica, ad avviso del Ricorrente, certamente costituisce una violazione della categoria della rappresentanza democratica che tutti noi apprezziamo come “principio supremo”, al pari, ad esempio, di quello alla “tutela giurisdizionale” del nostro ordinamento costituzionale.

In quanto tale, si intende quindi richiamare all’attenzione di questa illustrissima Corte la funzione difensiva e correttiva, ad intra, che tali principi devono poter svolgere avverso iniziative di revisione della stessa Carta costituzionale che li contiene qualora siano “con essi contrastanti, agendo dunque come limite all’applicabilità del procedimento di revisione previsto dall’art. 138 della Costituzione”. Come infatti statuito nel 1988 (sent. n.1146): «La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana». (Content downloaded from 80.64.127.5 on Thu, 09 Jan 2020 14:43:24 UTC – All use subject to https://about.jstor.org/terms).

Al riguardo, questa illustrissima Corte vanta una consolidata giurisprudenza rinvenibile, prima ancora della c.d. “sentenza Casavola” n. 203/1989, in sentt. nn. 30/71, 12/72, 175/73, 1/77, 18/82 2 15/88.

Per quanto quivi di imminente interesse, al di là della natura certamente non “costituente” delle assemblee parlamentari della presente legislatura, appare ora opportuno concentrare la riflessione su quanto il principio supremo della “forma repubblicana” del nostro Stato non possa prescindere dalla sua natura anche “democratica” (oltre che “fondata sul lavoro”).

In quanto tale, quindi, per estensione logico-intellettiva, appare evidente al Ricorrente che una squilibrata rappresentanza tra eletti ed elettori -come quella realizzata dalla suddetta legge di revisione costituzionale- viola la natura “democratica” della nostra repubblica parlamentare e si pone in irrimediabile contrasto col relativo principio supremo, invocando a gran voce la salvaguardia ultima di cui Supra.

Nè d’altronde varrebbe argomentare -come invece alcuni Autori hanno inteso fare a commento argomentativo di alcuni recenti interventi di questa illustrissima Corte in fattispecie non troppo dissimili- che la lesione qui lamentata non raggiunga quella “soglia di evidenza” che giustificherebbe un Suo autorevolissimo intervento atto ad “arginare l’abuso da parte delle maggioranze e a tutela delle attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare” (vedi Sara Lieto su AIC), perchè quella in essere prima era già una soglia “critica” di corretta rappresentanza parlamentare. Questa ultima revisione, applicando alla circoscrizione Estero, cioè ad un collegio elettorale già molto pregiudicato in termini di proporzionalità della rappresentanza democratica parlamentare, lo stesso “taglio lineare” del trenta per cento deciso per i collegi del territorio nazionale, di fatto supera senza ombra di dubbio qualsiasi eventuale soglia di evidenza.

PQM

data l’incertezza a tuttoggi che sul provvedimento di revisione costituzionale in Oggetto possa incidere un eventuale, prossimo, referendum popolare e, dunque, data l’imminenza e concretezza del pregiudizio lamentato, il Ricorrente richiede a questa illustrissima Corte di voler valutare i termini del ricorso presentato oggi in Roma, 10 Gennaio 2020.

Sen. Raffaele Fantetti (raffaele.fantetti@senato.it)

2020-05-04T16:54:59+00:00

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